PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, nell'ambito della regione Abruzzo, la provincia di Sulmona, con capoluogo Sulmona.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Canzano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Gamberale, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Palena, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoferrato, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.
      3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2 provvede ad indicare l'ubicazione delle sedi dei principali uffici e servizi dell'amministrazione provinciale.

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto:

          a) determina gli atti e gli affari amministrativi pendenti, nonché il personale, il patrimonio e le risorse da attribuire alla provincia di Sulmona, attenendosi ai criteri della proporzionalità della popolazione e della territorialità funzionale dei beni e servizi;

          b) determina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della provincia di Sulmona nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3;

 

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          c) adotta i provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della provincia di Sulmona.

      2. Sulla base dei decreti di cui al comma 1, la provincia di L'Aquila procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla provincia di Sulmona.
      3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre in termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Sulmona hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di L'Aquila.
      2. Fino alla data della elezione di cui al comma 1, gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario straordinario, nominato dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di L'Aquila e di Sulmona.

Art. 4.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Sulmona degli uffici periferici dello Stato.

 

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      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui al comma 2 dell'articolo 3 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.